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IL TRUST SEGREGATIVO: INEFFICACE

Gli Avvocati Matteo Mularoni e Roberto Andreoni dello Studio Legale Mularoni hanno assistito la Banca Agricola Commerciale Istituto bancario sammarinese S.p.A. nell’azione ex art. 2901 c.c. al fine di conseguire la revocatoria dell’atto di costituzione di un Trust, istituito in pregiudizio delle ragioni creditorie della Banca.

Il Tribunale di Latina - preventivamente riconosciuta la assoggettabilità a revocatoria dell’atto di Trust quale atto idoneo a sottrarre i beni vincolati all’azione esecutiva dei creditori, affermata la legittimazione passiva del Trustee quale litisconsorte necessario ed, al contempo, negata quella del beneficiario del Trust – ha ravvisato nel disponente/debitore la consapevolezza della potenzialità dell’atto istitutivo del Trust ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie e la sussistenza degli ulteriori requisiti per la dichiarazione di inefficacia del Trust.

All’esito di una causa durata oltre un decennio e caratterizzata dalla necessità di riassumere più volte il giudizio, il Tribunale di Latina ha così accolto la domanda ex art. 2901 c.c. formulata dalla Banca Agricola Commerciale Istituto bancario sammarinese S.p.A. e dichiarato l’inefficacia del Trust nei suoi confronti, condannando in solido il debitore convenuto ed il Trustee del Trust a rifondere le spese di lite in favore della Banca.